Cass. pen. n. 19269/2015
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato, cui sia stato contestato il delitto di bancarotta semplice per omessa tenuta dei libri contabili, sia riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art. 220 l. fall., per non aver consegnato le scritture in questione entro il termine previsto dall'art. 16, comma primo n. 3, l. fall.
Cass. pen. n. 4550/2011
In tema di reati fallimentari, l'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili (artt. 16, n. 3, 220 R.D. deve ritenersi assorbita dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, commessa mediante sottrazione del compendio contabile, risultando del tutto omogenea la struttura e l'interesse sotteso ad entrambe le figure di reato, ma più specifica, in ragione dell'elemento soggettivo, la seconda.
Cass. pen. n. 13812/2007
In tema di reati fallimentari, l'allontanamento del fallito dal luogo di residenza, in assenza dell'autorizzazione del giudice delegato, non è più assoggettata a sanzione penale, considerato che il testo previgente dell'art. 49 legge fall. è stato sostituito ad opera dell'art. 46 del D.L.vo n. 5 del 2006, il quale — prevedendo che gli imprenditori di cui sia dichiarato il fallimento nonché i legali rappresentanti di società o enti soggetti alla procedura fallimentare «sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio» — ha determinato la abolitio criminis della condotta integrata dalla mera formale violazione dell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato in vista di un cambiamento di domicilio, sostituendo, peraltro, tale obbligo con la previsione di un onere di comunicazione delle variazioni del domicilio o della residenza al curatore.
Cass. pen. n. 42618/2004
Sussiste il reato previsto dagli artt. 220 e 16, comma secondo n. 3 legge fall. qualora, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito non ottemperi all'ordine di deposito dei bilanci e delle scritture contabili contenuto nella stessa sentenza, dovendo escludersi che per la configurabilità del reato sia necessaria una espressa richiesta ovvero un invito al deposito da parte degli organi della procedura concorsuale.
Cass. pen. n. 42372/2004
L'obbligo del fallito di non allontanarsi dalla propria residenza senza l'autorizzazione del giudice delegato, allo scopo di assicurarne la sollecita presentazione innanzi agli organi del procedimento concorsuale, impedisce di considerare involontaria la non conoscenza da parte del fallito degli atti del procedimento non solo fallimentare, ma anche penale che alla dichiarazione di fallimento si ricolleghino. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la possibilità di rimessione in termini dell'imputato che adduceva la mancata conoscenza della sentenza contumaciale di condanna).
Cass. pen. n. 9724/2004
La previsione incriminatrice di cui all'art. 220 legge fallimentare che prevede l'obbligo di procedere al deposito dei bilanci e delle scritture contabili non si applica all'imprenditore soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sia che si abbia riguardo alla disciplina previgente alla novella introdotta con decreto legislativo n. 270 del 1999, sia che si abbia riguardo alla nuova regolamentazione della materia introdotta con il nuovo testo dell'art. 237 legge fallimentare.