Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 220 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito

Dispositivo dell'art. 220 Legge fallimentare

È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti (1) od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario [87], ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, n. 3 e 49.

Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Note

(1) La condotta può essere posta in essere con dolo generico o colpa.

Massime relative all'art. 220 Legge fallimentare

Cass. pen. n. 19269/2015

Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato, cui sia stato contestato il delitto di bancarotta semplice per omessa tenuta dei libri contabili, sia riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art. 220 l. fall., per non aver consegnato le scritture in questione entro il termine previsto dall'art. 16, comma primo n. 3, l. fall.

Cass. pen. n. 4550/2011

In tema di reati fallimentari, l'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili (artt. 16, n. 3, 220 R.D. deve ritenersi assorbita dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, commessa mediante sottrazione del compendio contabile, risultando del tutto omogenea la struttura e l'interesse sotteso ad entrambe le figure di reato, ma più specifica, in ragione dell'elemento soggettivo, la seconda.

Cass. pen. n. 13812/2007

In tema di reati fallimentari, l'allontanamento del fallito dal luogo di residenza, in assenza dell'autorizzazione del giudice delegato, non è più assoggettata a sanzione penale, considerato che il testo previgente dell'art. 49 legge fall. è stato sostituito ad opera dell'art. 46 del D.L.vo n. 5 del 2006, il quale — prevedendo che gli imprenditori di cui sia dichiarato il fallimento nonché i legali rappresentanti di società o enti soggetti alla procedura fallimentare «sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio» — ha determinato la abolitio criminis della condotta integrata dalla mera formale violazione dell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato in vista di un cambiamento di domicilio, sostituendo, peraltro, tale obbligo con la previsione di un onere di comunicazione delle variazioni del domicilio o della residenza al curatore.

Cass. pen. n. 42618/2004

Sussiste il reato previsto dagli artt. 220 e 16, comma secondo n. 3 legge fall. qualora, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito non ottemperi all'ordine di deposito dei bilanci e delle scritture contabili contenuto nella stessa sentenza, dovendo escludersi che per la configurabilità del reato sia necessaria una espressa richiesta ovvero un invito al deposito da parte degli organi della procedura concorsuale.

Cass. pen. n. 42372/2004

L'obbligo del fallito di non allontanarsi dalla propria residenza senza l'autorizzazione del giudice delegato, allo scopo di assicurarne la sollecita presentazione innanzi agli organi del procedimento concorsuale, impedisce di considerare involontaria la non conoscenza da parte del fallito degli atti del procedimento non solo fallimentare, ma anche penale che alla dichiarazione di fallimento si ricolleghino. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la possibilità di rimessione in termini dell'imputato che adduceva la mancata conoscenza della sentenza contumaciale di condanna).

Cass. pen. n. 9724/2004

La previsione incriminatrice di cui all'art. 220 legge fallimentare che prevede l'obbligo di procedere al deposito dei bilanci e delle scritture contabili non si applica all'imprenditore soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sia che si abbia riguardo alla disciplina previgente alla novella introdotta con decreto legislativo n. 270 del 1999, sia che si abbia riguardo alla nuova regolamentazione della materia introdotta con il nuovo testo dell'art. 237 legge fallimentare.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!