(massima n. 1)
L'obbligo del fallito di non allontanarsi dalla propria residenza senza l'autorizzazione del giudice delegato, allo scopo di assicurarne la sollecita presentazione innanzi agli organi del procedimento concorsuale, impedisce di considerare involontaria la non conoscenza da parte del fallito degli atti del procedimento non solo fallimentare, ma anche penale che alla dichiarazione di fallimento si ricolleghino. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la possibilitą di rimessione in termini dell'imputato che adduceva la mancata conoscenza della sentenza contumaciale di condanna).