(massima n. 1)
In tema di reati fallimentari, l'allontanamento del fallito dal luogo di residenza, in assenza dell'autorizzazione del giudice delegato, non è più assoggettata a sanzione penale, considerato che il testo previgente dell'art. 49 legge fall. è stato sostituito ad opera dell'art. 46 del D.L.vo n. 5 del 2006, il quale — prevedendo che gli imprenditori di cui sia dichiarato il fallimento nonché i legali rappresentanti di società o enti soggetti alla procedura fallimentare «sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio» — ha determinato la abolitio criminis della condotta integrata dalla mera formale violazione dell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato in vista di un cambiamento di domicilio, sostituendo, peraltro, tale obbligo con la previsione di un onere di comunicazione delle variazioni del domicilio o della residenza al curatore.