(massima n. 1)
La previsione incriminatrice di cui all'art. 220 legge fallimentare che prevede l'obbligo di procedere al deposito dei bilanci e delle scritture contabili non si applica all'imprenditore soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sia che si abbia riguardo alla disciplina previgente alla novella introdotta con decreto legislativo n. 270 del 1999, sia che si abbia riguardo alla nuova regolamentazione della materia introdotta con il nuovo testo dell'art. 237 legge fallimentare.