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Articolo 179 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Mancata approvazione del concordato

Dispositivo dell'art. 179 Legge fallimentare

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma (1).

Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto (2).

Note

(1) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.
In dottrina e giurisprudenza vi è incertezza circa il dovere del tribunale investito della procedura fallimentare di indagare le ragioni della mancata approvazione della proposta di concordato.
(2) Comma aggiunto dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, per introdurre l'obbligatorio avviso ai creditori del mutamento delle condizioni di fattibilità del piano.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

16 L’articolo 16 del decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo III, Capo V della legge fallimentare.
Il comma 1 reca modifiche all’articolo 179, primo comma del r.d. al fine di eliminare alcuni difetti di coordinamento nei richiami operati dalla norma.

Massime relative all'art. 179 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 17556/2006

Le modifiche alla disciplina del concordato preventivo introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv., con modif., nella legge 14 maggio 2005, n. 80) non si applicano, in base alla disciplina transitoria di cui al comma 2 bis dell'art. 2 del medesimo D.L. (secondo cui le nuove disposizioni «si applicano ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto»), ai procedimenti di concordato preventivo cui sia succeduto il fallimento dichiarato, per effetto della conclusione negativa del giudizio di omologazione, in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.L. cit.

Cass. civ. n. 18629/2003

L'art. 179 l. fall. non prevede che, prima della dichiarazione di fallimento quale effetto del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato preventivo, il debitore sia chiamato ad interloquire anche nei riguardi del provvedimento del giudice delegato che di quel mancato raggiungimento dą atto.

Cass. civ. n. 989/2001

Il carattere ufficioso del giudizio di concordato preventivo implica il potere-dovere del giudice di accertarne d'ufficio le condizioni. Ne consegue che ove il giudice delegato accerti il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste ai fini dell'omologazione del concordato preventivo di una societą e ne riferisca al Tribunale ai sensi dell'art. 179 della l. fall., il Tribunale deve dichiarare d'ufficio il fallimento ai sensi dell'art. 162.

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