(massima n. 1)
L'art. 179 l. fall. non prevede che, prima della dichiarazione di fallimento quale effetto del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato preventivo, il debitore sia chiamato ad interloquire anche nei riguardi del provvedimento del giudice delegato che di quel mancato raggiungimento dą atto.