(massima n. 1)
Le modifiche alla disciplina del concordato preventivo introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv., con modif., nella legge 14 maggio 2005, n. 80) non si applicano, in base alla disciplina transitoria di cui al comma 2 bis dell'art. 2 del medesimo D.L. (secondo cui le nuove disposizioni «si applicano ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto»), ai procedimenti di concordato preventivo cui sia succeduto il fallimento dichiarato, per effetto della conclusione negativa del giudizio di omologazione, in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.L. cit.