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Articolo 177 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Maggioranza per l'approvazione del concordato

Dispositivo dell'art. 177 Legge fallimentare

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 169/2007.
(2) Sono state uniformate le maggioranze richieste per il concordato preventivo e per quello fallimentare. Vengono previste due maggioranze, quella per classi e quella assoluta dei creditori votanti.
Il tribunale non ha alcuna facoltà di valutazione in relazione al raggiungimento delle maggioranze.
(3) I soggetti indicati nell'ultimo comma sono considerati non imparziali: coniuge, parenti e affini, a causa della relazione personale con l'imprenditore; cessionari e aggiudicatari da meno di un anno, perché potrebbe trattarsi di soggetti prestanome degli alienanti.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

15 L’articolo 15 del decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo III, Capo IV della legge fallimentare.
Il comma 1 sostituisce l’articolo 177 del r.d.
Il secondo comma dell’art. 177 è stato così modificato: "ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se, nel maggior numero delle classi, la proposta riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano, in ciascuna di esse, la maggioranza dei crediti ammessi al voto".
Le correzioni apportate ai commi quarto e quinto si sono rese necessarie al fine di chiarire quale fosse il meccanismo di voto per i creditori privilegiati nel caso in cui la proposta concordataria prevedesse il pagamento in percentuale del loro credito. Si è, così, previsto, analogamente alla disciplina già in vigore relativamente al concordato fallimentare, che tali crediti vengano considerati chirografari per la parte del credito destinata a non trovare soddisfazione sui beni oggetto del diritto di prelazione.

Massime relative all'art. 177 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 6901/2010

In tema di concordato preventivo, l'art. 177 della legge fall., nella parte in cui, anche nel testo modificato dal d.l.vo n. 5 del 2006, non riconosce ai creditori privilegiati il diritto di voto sulla proposta concordataria, conferma - per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l.vo n. 169 del 2007, che ne ha espressamente previsto la possibilità - l'inammissibilità di una proposta che non preveda il pagamento integrale dei crediti privilegiati, giustificandosi detta esclusione con il difetto di qualsiasi interesse all'esito della domanda di concordato, in quanto il trattamento dei crediti privilegiati non può subire alcuna conseguenza giuridicamente apprezzabile dall'eventuale accoglimento della proposta, e non potendo trovare applicazione in via analogica l'art. 124 della legge fall., relativo al concordato fallimentare, attesa la compiutezza della disciplina del concordato preventivo, nè potendosi attribuire natura interpretativa all'art. 183-ter, riguardante la transazione fiscale, ed al d.l.vo n. 169 del 2007.

Cass. civ. n. 3521/2000

In tema di concordato preventivo, nel procedimento di reclamo promosso dal debitore concordatario avverso il provvedimento del giudice delegato dichiarativo del mancato conseguimento delle maggioranze richieste, ex art. 177 l. fall., per l'approvazione del concordato, il creditore dissenziente il cui diritto sia contestato dal reclamante non è legittimato ad assumere la veste di parte, in quanto l'ammissione del credito al voto non è destinata ad esplicare alcuna incidenza sull'accertamento della sussistenza e della dimensione del diritto dello stesso a fini satisfattori.

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