Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 72 quater Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Locazione finanziaria

Dispositivo dell'art. 72 quater Legge fallimentare

(1) Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72 (2).

Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto (3).

In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a) (4).

Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito (5).

Note

(1) Articolo aggiunto dal d.lgs. 5/2006.
(2) Il richiamo all'art. 72 è giustificato dal fatto che il contratto di locazione finanziaria, o leasing, presuppone il continuato utilizzo del bene concesso al locatario, mentre il fallimento in genere comporta l'interruzione dell'attività produttiva.
(3) Nel diverso caso in cui l'impresa fallita continui ad esercitare l'attività, il contratto di leasing non viene sospeso di diritto, ma deve intervenire la volontà del curatore di sciogliere il negozio.
(4) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.
Si è specificato che la vendita o la ricollocazione del bene deve essere avvenuta a prezzo di mercato, per evitare che il concedente lo svenda solo per soddisfare il proprio credito.
(5) L'ultimo comma dell'articolo ha il chiaro intento di tutelare l'utilizzazione che abbia concluso la locazione finanziaria in attuazione di un piano economico pluriennale e che quindi ha diritto di continuare a perseguire i propri obiettivi produttivi e commerciali.

Ratio Legis

L'articolo disciplina una fattispecie di contratto commerciale di largo utilizzo nell'ambito dell'impresa, il leasing, cioè la locazione di un bene strumentale all'attività imprenditoriale (immobili, macchinari, ...), con facoltà di riscatto con il pagamento di un importo stabilito al momento della stipula del contratto.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

4 L’articolo 4 del decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo III della legge fallimentare.
All’articolo 72 quater, comma 2, del r.d. - come modificato dal comma 9 - è stato precisato che, in caso di scioglimento del contratto, l’impresa di leasing può far valere i suoi diritti nel fallimento purché abbia disposto del bene recuperato secondo valori di mercato.

Massime relative all'art. 72 quater Legge fallimentare

Cass. civ. n. 4862/2010

In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing, ai sensi dell'art. 72 quater della legge fall. (introdotto dall'art. 59 del d.l.vo n. 5 del 2006 e modificato dall'art. 4, ottavo comma, del d.l.vo n. 169 del 2007), il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, non può richiedere subito, mediante l'insinuazione al passivo ed ex art. 93 legge fall., anche il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, in quanto con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto o altrimenti allocato a valori di mercato il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 72 quater Legge fallimentare

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. S. chiede
giovedì 16/03/2023 - Toscana
“Con stato passivo reso esecutivo in data 16.03.2022 è stata riconosciuta l’azione di rivendica proposta da una società di leasing per delle attrezzature di un panificio ed ammessa condizionatamente per il credito maturato per canoni di locazione scaduti e non pagati. In particolare il GD disponeva che in caso di vendita dei beni oggetto di rivendica dovrà essere detratto dalla insinuazione al passivo il valore recuperato dalla vendita di tali beni effettuata conformemente alla stima di cui all’inventario del 25.02.2022.
Fatte le opportune premesse la problematica che mi riguarda è dovuta al fatto che i beni oggetto di rivendica, acquisiti in leasing dalla società fallita ALPHA sas di cui sono curatore, si trovano presso una Unità Locale attualmente condotta da una nuova società BETA Srls che ha acquistato il ramo di azienda di ALPHA sas ubicato nella Unità Locale precedentemente condotta dalla ALPHA sas ed il Cancelliere ha nominato custode dei beni il legale rappresentante di BETA Srls in quanto la procedura non ha liquidità necessaria per lo smontaggio ed il deposito presso altri locali.
Ho provveduto con il legale da me nominato, a proporre azione revocatoria del ramo d’azienda ceduto da ALPHA sas a BETA Srls ex art. 67 c.1 n. 1) l.f. che è stata autorizzata dal GD in data 27.05.2022.
In data 15.03.2023, quindi 1 anno dopo l’esecutività dello stato passivo, la società di leasing mi informa via PEC che darà incarico per procedere al ritiro dei beni.
In qualità di curatore come mi devo comportare? Ringrazio per l’attenzione.
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 28/03/2023
Dalle informazioni fornite, sembra potersi affermare che i beni oggetto di leasing non siano stati oggetto della cessione del ramo d’azienda, evitando così il subentro automatico nei contratti da parte dell’acquirente dell’azienda ceduta (sarebbe opportuno verificare se, nell’inventario allegato all’atto di cessione, detti beni siano stati indicati come “in leasing” e se l’acquirente BETA srls abbia assunto l’onere del pagamento dei canoni; circostanze che pare si possano escludere); infatti l'art. 2558 del c.c. dispone che, salvo diversa volontà delle parti, l'acquirente subentra automaticamente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, indipendentemente dal consenso del contraente ceduto.

Nel leasing finanziario i beni ceduti rimangono di proprietà del concedente (società di leasing) sino al riscatto da parte dell’utilizzatore (società ALPHA srl), nel caso di specie mai avvenuto.

Sulla scorta delle informazioni fornite, pertanto, posto che BETA srls non è subentrata nel contratto di leasing, l’azione di rivendica proposta dalla società concedente appare fondata.
Proprio per tale ragione, il GD pare aver correttamente accolto detta azione proposta dalla società di leasing e ammesso al passivo per il residuo del ricavato dalla vendita, così ammettendo, sostanzialmente, quanto dovuto da ALPHA sas per la “quota locazione” del leasing stesso (cioè la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dall’eventuale vendita dei beni stessi); ciò in ossequio all’art. 72 quater della legge fallimentare, nonché della giurisprudenza maggioritaria in materia (Cass. Civ., 1° marzo 2010, n. 4862).

Vieppiù, l’esecuzione del contratto di leasing tra la società concedente e la fallita ALPHA sas è rimasta sospesa ai sensi dell’art. 72 della l. fall. per mancata dichiarazione di subentro da parte del curatore.
A tal proposito, qualora una società proponga istanza di rivendica dei beni concessi in leasing a una società poi fallita, nel caso in cui la curatela non voglia acquistarne la proprietà, l’accoglimento della domanda comporta un’implicita manifestazione di volontà del curatore di sciogliersi ai sensi dell’72lfall dal contratto di locazione finanziaria. Da ciò deriva, per la curatela del fallimento, un obbligo di consegnare i beni e, in base ai principi civilistici, anche quello di custodire i beni fino alla consegna. (Trib. Novara, 22 Gennaio 2015)

Il curatore, pertanto, sembra aver ormai espresso la volontà di sciogliersi dal contratto stesso.
Ciò posto, la pretesa della società di leasing sembra fondata.
Di conseguenza, il curatore dovrà informare il GD ed il custode (legale rappresentante di BETA srls) della comunicazione ricevuta dalla società di leasing e, in seguito, indicare il luogo per la restituzione degli stessi.