(1) Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare (2) ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori (3), con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104 ter. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore (4).
Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori (5), a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite (6), compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.
Note
Per effetto della delega, anche al delegato compete la qualifica di pubblico ufficiale (art. 30 della l. fall.).
I coaudiutori sono liberi professionisti e non hanno alcun rapporto di dipendenza con il curatore o con il fallimento. Il loro compenso, a differenza dei delegati, grava sul patrimonio fallimentare.