Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
Cass. pen. n. 15951/2015
Il liquidatore giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo non č pubblico ufficiale, poiché ad esso, a differenza di altre figure soggettive, quali quelle del curatore, del commissario giudiziale e del commissario liquidatore, la legislazione fallimentare non attribuisce espressamente tale qualifica.Cass. pen. n. 1348/1988
Il curatore fallimentare deve considerarsi pubblico ufficiale per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, come quella di riferire al giudice delegato sulle cause e circostanze del fallimento. Tale relazione, pertanto, assume i caratteri di un vero e proprio rapporto di denuncia che, per quanto riguarda le operazioni compiute e le dichiarazioni ricevute dal curatore ha il valore probatorio di un processo verbale ai sensi dell'art. 155 cod. proc. pen.
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!