L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente [10] (1).
L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio (2); l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3) (3).
Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni (4) ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile [512-518 c.c.].
Note
(1)
Cioè, lo stato di insolvenza deve essersi manifestato in un momento precedente alla morte dell'imprenditore (se ancora era tale quando è deceduto) o entro l'anno successivo alla cessazione dell'impresa: nel primo caso il termine annuale decorre dal decesso, nel secondo dalla chiusura dell'impresa.
(2)
Deve, quindi, trattarsi di erede che ha accettato con beneficio d'inventario, in modo che non si crei confusione tra il suo patrimonio e quello del
de cuius.
(3)
Comma modificato dal d.lgs. 5/2006.
(4)
La norma mira a far rispettare la
par condicio creditorum, che sarebbe lesa se il creditore separatista potesse far valere un titolo di prelazione nei confronti del solo erede.