(massima n. 1)
In caso di scioglimento della società in nome collettivo per il venir meno della pluralità di soci, il fallimento della società (e del socio superstite) può essere dichiarato, ai sensi dell'art. 10 legge fallim., sino a quando sia decorso un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (Corte cost. sent. n. 319 del 2000), e non già dal verificarsi della causa di scioglimento, atteso che, per quanto le cause di scioglimento operino automaticamente, ossia di diritto, tuttavia, verificatasi una di tali cause, la società non si estingue automaticamente, ma entra in stato di liquidazione e rimane in vita sino al momento della cancellazione.