(massima n. 1)
In tema di dichiarazione di fallimento di una societā, ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall'art. 10 legge fall., l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della societā giā iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attivitā d'impresa, atteso che il rilievo, di regola, solo dichiarativo della pubblicitā, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 c.c., determina solo la opponibilitā ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della societā alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della societā, per non essersi questa effettivamente verificata; nč č di ostacolo a tale conclusione l'estinzione della societā per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, a norma dell'art. 2495 c.c., introdotto dal d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, atteso che la legge di riforma non ha modificato la residua disciplina della pubblicitā nel registro delle imprese.