(massima n. 1)
A seguito della sentenza 21 luglio 2000, n. 319, della Corte costituzionale, il termine annuale dalla cessazione dell'attività entro il quale, ai sensi dell'art. 10 della legge fallimentare, può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, decorre, per la dichiarazione di fallimento delle società, non più dalla liquidazione effettiva di tutti i rapporti che fanno capo alla società stessa, ma dalla cancellazione di essa dal registro delle imprese. Ciò impone, allorché il motivo di censura attenga al profilo dell'avvenuta decorrenza del termine, la cassazione della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio si uniformi alla pronuncia di incostituzionalità, compiendo l'accertamento in fatto, in precedenza omesso, in ordine al rispetto del prescritto limite temporale ai fini dell'assoggettabilità a fallimento.