Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.
Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.
(Relazione alla Camera dei Deputati sulla L. 431/1998 recante la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo")
Cass. civ. n. 6798/1993
L’art. 55, sesto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, come modificato dall’art. 2 ter D.L. 10 novembre 1978 n. 693, stabilisce che nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta di registro è unicamente l’altra parte contraente, anche in deroga all’art. 8 L. 27 luglio 1978 n. 392 in tema di contratti di locazione: trattandosi di norma imperativa, essa esclude la possibilità di pattuizioni contrarie ed a norma dell’art. 1339 c.c. si sostituisce di diritto a quelle contrarie contenute nei contratti precedenti.Cass. civ. n. 11189/1991
La disposizione del sesto comma dell’art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, secondo la quale nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta di registro è unicamente l’altra parte contraente anche in deroga all’art. 8 della L. 27 luglio 1978 n. 392, non può essere interpretata estensivamente e non è, pertanto, applicabile alla Regione siciliana, salvo la modalità di riscossione e successiva acquisizione, da parte della Regione, di una parte dell’imposta, ai sensi degli artt. 2, 8, 9 D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074, in virtù dei quali tutte le entrate erariali riscosse nell’ambito del suo territorio spettano alla Regione siciliana, che si avvale degli uffici periferici dell’amministrazione statale.Cass. civ. n. 3054/1988
Con riguardo alla registrazione dei contratti di locazione, né l’art. 8 della legge n. 392 del 1978, né l’art. 10 della legge di registro (D.P:R. n. 634 del 1972) stabiliscono quale delle parti debba provvedervi, disciplinando, rispettivamente, la ripartizione delle relative spese, in misura uguale fra entrambi i contraenti, ed il loro obbligo solidale verso il fisco di richiedere la registrazione stessa, con la conseguenza che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale, sono validi ed efficaci gli usi locali siccome concernenti materia non regolata da leggi o da regolamenti (nella specie, gli usi della provincia di Milano, secondo cui alla registrazione deve provvedere il locatore con diritto di rivalsa nei confronti del conduttore).
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