(massima n. 1)
La disposizione del sesto comma dell’art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, secondo la quale nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta di registro è unicamente l’altra parte contraente anche in deroga all’art. 8 della L. 27 luglio 1978 n. 392, non può essere interpretata estensivamente e non è, pertanto, applicabile alla Regione siciliana, salvo la modalità di riscossione e successiva acquisizione, da parte della Regione, di una parte dell’imposta, ai sensi degli artt. 2, 8, 9 D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074, in virtù dei quali tutte le entrate erariali riscosse nell’ambito del suo territorio spettano alla Regione siciliana, che si avvale degli uffici periferici dell’amministrazione statale.