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Articolo 118 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 118 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

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Consulenze legali
relative all'articolo 118 Legge sulla protezione del diritto d'autore

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Andrea B. chiede
giovedì 19/01/2017 - Toscana
“Quale legge o articolo di legge impone per le pubblicazioni l'obbligo di inserire la dicitura "Finito di stampare nel mese di ... [anno]"
Consulenza legale i 30/01/2017
La disciplina di riferimento in materia di stampa è contenuta nella legge 8 febbraio 1948, n. 47 (in Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 43) intitolata appunto “Disposizioni sulla stampa”.

Essa trova applicazione solo nei casi rientranti nella definizione di cui all’art. 1: “Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione” (vanno esclusi, dunque, a titolo di esempio, i testi pubblicati su siti internet, che per pacifica giurisprudenza sfuggono a tale disciplina).

L’art. 2 della legge – rubricato “indicazioni obbligatorie sugli stampati” - offre la risposta al quesito che ci occupa: “Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari”.

Come si vede, non è obbligatoria la dicitura “finito di stampare ….” (la quale, infatti, se ci si fa caso, non si trova in tutti gli stampati), della quale la norma non parla: ciò che rileva quale contenuto obbligatorio dello stampato sono solamente luogo ed anno della pubblicazione, nonché nome e domicilio di stampatore e/o editore.