Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 69 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 69 Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non e soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente:

  1. a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
  2. b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

Massime relative all'art. 69 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Corte cost. n. 108/1995

In forza del principio di autonomia e indipendenza dei diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, il diritto di noleggio non viene trasmesso mediante la sola autorizzazione alla vendita, trattandosi di istituto con le distinte e peculiari caratteristiche di un prestito a scopo di lucro per un periodo limitato, che l'art. 69 comma 2 l. 22 aprile 1941 n. 633, in tema di diritto di autore, subordina ad una specifica autorizzazione ministeriale e che non va confuso con la generica messa in commercio, separatamente considerata dagli art. 61 e 171 bis legge cit.; pertanto, il titolare del diritto di autore o il produttore, pur avendo venduto esemplari dell'opera musicale, non sono obbligati ad autorizzare il noleggio, nemmeno dietro offerta di specifico compenso (quand'anche fissato da organi pubblici).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!