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Articolo 45 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Dispositivo dell'art. 45 Legge sulla protezione del diritto d'autore

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.

Massime relative all'art. 45 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. civ. n. 14117/2023

In tema di proprietā industriale, l'art. 45 L.d.A., nel prevedere che al "produttore" spetta l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, detta una presunzione che vale fino a prova contraria, presupponendo che il "produttore" si assicuri preventivamente dagli autori (del "soggetto", della "sceneggiatura" e della "musica") i diritti di sfruttamento cinematografico dell'opera per tutta la durata del diritto di utilizzazione economica spettante all'autore, onde prevenire, in radice, ogni possibile controversia giuridica relativa a tali futuri diritti. Ne consegue che chi contesti al produttore cinematografico l'intervenuta acquisizione a titolo derivativo della titolaritā dei diritti di utilizzazione dell'opera, o anche solo l'estensione o l'ambito temporale di tali diritti, č tenuto a fornirne la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali.

In tema di proprietā intellettuale, l'art. 45 della l. n. 633 del 1941, nel prevedere che al produttore spetta l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, detta una presunzione che vale fino a prova contraria, presupponendo che il produttore si assicuri preventivamente dagli autori (del soggetto, della sceneggiatura e della musica) i diritti di sfruttamento cinematografico dell'opera per tutta la durata del diritto di utilizzazione economica spettante all'autore, onde prevenire, in radice, ogni possibile controversia giuridica relativa a tali futuri diritti. Ne consegue che chi contesti al produttore cinematografico l'intervenuta acquisizione a titolo derivativo della titolaritā dei diritti di utilizzazione dell'opera, o anche solo l'estensione o l'ambito temporale di tali diritti, č tenuto a fornirne la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali.

Cass. civ. n. 16771/2012

Gli autori dell'opera cinematografica possono limitare espressamente i diritti di utilizzazione economica attribuiti al produttore dalla norma, avente natura dispositiva, di cui all'art. 45 della legge 22 aprile 1941 n.633, che altrimenti "ex lege" comprendono non solo la proiezione di questa nelle sale cinematografiche o la sua diffusione televisiva, ma qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico nella sua forma originaria, qualunque sia il supporto tecnico, quindi anche a mezzo videocassetta, cd e dvd ovvero in eventuali nuove forme di comunicazione al pubblico e messa in circolazione introdotte dal progresso tecnico.

L'art. 45 l.a. non attribuisce al produttore cinematografico il semplice esercizio di un diritto altrui, ma la titolaritā di un diritto proprio avente ad oggetto l'utilizzazione economica dell'opera, mentre ai coautori spettano, oltre ai diritti morali, quei soli diritti patrimoniali che sono ad essi espressamente riservati dalla legge.

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