Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16771 del 2 ottobre 2012

(3 massime)

(massima n. 1)

Gli autori dell'opera cinematografica possono limitare espressamente i diritti di utilizzazione economica attribuiti al produttore dalla norma, avente natura dispositiva, di cui all'art. 45 della legge 22 aprile 1941 n.633, che altrimenti "ex lege" comprendono non solo la proiezione di questa nelle sale cinematografiche o la sua diffusione televisiva, ma qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico nella sua forma originaria, qualunque sia il supporto tecnico, quindi anche a mezzo videocassetta, cd e dvd ovvero in eventuali nuove forme di comunicazione al pubblico e messa in circolazione introdotte dal progresso tecnico.

(massima n. 2)

L'art. 45 l.a. non attribuisce al produttore cinematografico il semplice esercizio di un diritto altrui, ma la titolaritą di un diritto proprio avente ad oggetto l'utilizzazione economica dell'opera, mentre ai coautori spettano, oltre ai diritti morali, quei soli diritti patrimoniali che sono ad essi espressamente riservati dalla legge.

(massima n. 3)

Il diritto di sfruttamento cinematografico attribuito dall'art. 46 l.a. al produttore comprende, salvo patto contrario, ogni possibile utilizzazione economica dell'opera filmica in quanto tale, incluse le eventuali forme di comunicazione al pubblico e messa in circolazione del film successivamente introdotte dal progresso tecnico.

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