(massima n. 1)
Gli autori dell'opera cinematografica possono limitare espressamente i diritti di utilizzazione economica attribuiti al produttore dalla norma, avente natura dispositiva, di cui all'art. 45 della legge 22 aprile 1941 n.633, che altrimenti "ex lege" comprendono non solo la proiezione di questa nelle sale cinematografiche o la sua diffusione televisiva, ma qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico nella sua forma originaria, qualunque sia il supporto tecnico, quindi anche a mezzo videocassetta, cd e dvd ovvero in eventuali nuove forme di comunicazione al pubblico e messa in circolazione introdotte dal progresso tecnico.