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Articolo 21 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 21 Legge sulla protezione del diritto d'autore

L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualitą di autore.

Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

Massime relative all'art. 21 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. civ. n. 21831/2021

In tema di diritto d'autore, ai sensi dell'art. 21 l. aut. č sempre revocabile l'originaria dichiarazione con la quale l'autore di un testo musicale abbia chiesto di non essere menzionato come tale.

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