(massima n. 1)
In tema di diritto di autore, la rielaborazione di un opera lirica - cosiddetta "edizione critica" - deve ritenersi autonomamente protetta, giusta disposto dell'art. 4 l. n. 633 del 1941, tutte le volte in cui, pur nel rispetto del diritto esclusivo del compositore di variare l'opera stessa, il revisore critico abbia, comunque, proceduto ad una risistemazione dell'opera stessa avente indubbio carattere autonomo, e suscettibile, per la ricostruzione dell'intento artistico che propone, dell'ordinaria fruibilitą come opera musicale, senza che possa trarsi contrario argomento dalla innovazione normativa di cui alla l. n. 154 del 1997, che, riconoscendo protezione alle edizioni critiche, non ha innovato, ma soltanto ampliato e specificato, la portata normativa del gią citato art. 4 della legge d'autore.