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Articolo 41 ter Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Progetti sperimentali

Dispositivo dell'art. 41 ter Legge 104

1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo.

Spiegazione dell'art. 41 ter Legge 104

L’articolo in commento introduce la possibilità di realizzare progetti sperimentali nel campo delle politiche per le persone con disabilità, ampliando e rendendo più dinamico il quadro normativo definito dagli articoli precedenti. In particolare, stabilisce che il Ministro per la solidarietà sociale ha il compito di promuovere e coordinare tali progetti, che devono riguardare gli interventi già previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

In questo senso, i progetti sperimentali servono a testare modalità innovative di intervento o a verificare l’efficacia di soluzioni organizzative e di sostegno prima di una loro eventuale applicazione su scala più ampia.

L’articolo specifica anche come questi progetti devono essere gestiti: il Ministro, tramite proprio decreto e in accordo con la Conferenza unificata (che rappresenta il coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali), definisce i criteri e le modalità per la presentazione e valutazione dei progetti, e quelli per la ripartizione dei fondi stanziati per il loro finanziamento.

Ciò significa che la legge garantisce trasparenza e omogeneità nell’accesso alle risorse, evitando disparità tra diverse aree del Paese e favorendo la selezione di iniziative meritevoli e funzionali agli obiettivi della legge.

La presente disposizione crea dunque uno strumento flessibile per sperimentare nuove strategie di sostegno alle persone con disabilità, con un meccanismo chiaro di gestione dei progetti e dei fondi, rafforzando il ruolo del Ministero per la solidarietà sociale come figura che coordina lo sviluppo di queste iniziative.

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