L’articolo in commento introduce la possibilità di realizzare
progetti sperimentali nel campo delle politiche per le
persone con disabilità, ampliando e rendendo più dinamico il quadro normativo definito dagli articoli precedenti. In particolare, stabilisce che il
Ministro per la solidarietà sociale ha il compito di promuovere e coordinare tali progetti, che devono riguardare gli interventi già previsti dagli articoli
10,
23,
25 e
26 della presente
legge.
In questo senso, i progetti sperimentali servono a testare modalità innovative di intervento o a verificare l’
efficacia di soluzioni organizzative e di sostegno prima di una loro eventuale applicazione su scala più ampia.
L’articolo specifica anche come questi progetti devono essere gestiti: il Ministro, tramite proprio decreto e in accordo con la Conferenza unificata (che rappresenta il coordinamento tra
Stato, regioni ed
enti locali), definisce i criteri e le modalità per la
presentazione e valutazione dei progetti, e quelli per la
ripartizione dei fondi stanziati per il loro finanziamento.
Ciò significa che la legge garantisce trasparenza e omogeneità nell’accesso alle risorse, evitando disparità tra diverse aree del Paese e favorendo la selezione di iniziative meritevoli e funzionali agli obiettivi della legge.
La presente disposizione crea dunque uno strumento flessibile per sperimentare nuove strategie di sostegno alle persone con disabilità, con un meccanismo chiaro di gestione dei progetti e dei fondi, rafforzando il ruolo del Ministero per la solidarietà sociale come figura che coordina lo
sviluppo di queste iniziative.