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Articolo 23 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attivitā sportive, turistiche e ricreative

Dispositivo dell'art. 23 Legge 104

1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

Spiegazione dell'art. 23 Legge 104

Questa norma stabilisce che enti pubblici e privati devono adottare misure idonee a rimuovere qualunque ostacolo possa limitare o impedire la partecipazione delle persone con disabilità ad attività sportive, turistiche e ricreative.

La disposizione richiama espressamente, all’ultimo comma, l’art. 5 della Legge n. 217/1983 (denominata “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica”), che prevede interventi per garantire l’accessibilità delle strutture turistiche e ricettive alle persone con disabilità.

Tale richiamo evidenzia l’intento del legislatore di coordinare la disciplina in materia di turismo accessibile con quella più ampia della rimozione degli ostacoli alla vita sociale e ricreativa.

Gli obiettivi principali della norma sono, in primis, garantire il diritto allo sport, al turismo e al tempo libero come strumenti di inclusione sociale e di realizzazione del benessere psicofisico della persona. Inoltre, essa si pone l’importantissimo obiettivo di assicurare l’abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti sportivi, nelle strutture ricettive e nei luoghi di intrattenimento, oltre a quello di prevedere servizi di supporto e ausili per consentire la piena fruizione delle attività alle persone con disabilità. Infine, affinché sia possibile fornire adeguata assistenza e accoglienza alle persone con disabilità, essa promuove la necessità di un’adeguata formazione del personale.

La disposizione in esame si coordina con le normative in materia di accessibilità (Legge 13/1989, D.M. 236/1989) e con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepiti in Italia con la Legge n.18 del 2009.

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