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Articolo 34 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Protesi e ausili tecnici

Dispositivo dell'art. 34 Legge 104

1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.

Spiegazione dell'art. 34 Legge 104

La presente disposizione si inserisce nel quadro degli interventi volti a garantire alle persone con disabilità non solo assistenza sanitaria generica, ma anche strumenti concreti per l’autonomia personale e l’integrazione sociale.

La norma stabilisce che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) deve assicurare la fornitura gratuita delle attrezzature tecniche necessarie, sia per compensare una menomazione, che per facilitare la vita quotidiana, lo studio, il lavoro e la partecipazione sociale delle persone con disabilità. Non si tratta solo di dispositivi a uso strettamente medico, ma anche di strumenti che possano migliorare la qualità della vita e l’autosufficienza dei destinatari di questa normativa.

Un aspetto importante è che la norma non limita la fornitura al bisogno terapeutico immediato, ma la estende a qualsiasi ausilio che favorisca l’inclusione, interpretando il concetto di salute in senso ampio, come diritto al pieno sviluppo della persona. Questo approccio trova coerenza nei principi generali della legge 833/1978 (istituzione del SSN), in cui la tutela sanitaria si lega anche alla prevenzione, alla riabilitazione e all’integrazione sociale.

La ratio della norma in esame è garantire inclusività: il legislatore riconosce che, senza strumenti adeguati, la disabilità rischia di tradursi in esclusione sociale e lavorativa. Nel tempo, infatti, l’ambito applicativo dell’art. 34 si è esteso ben oltre le protesi e gli ausili di tipo tradizionale (arti artificiali, sedie a rotelle, apparecchi acustici), comprendendo anche strumenti di tecnologia informatica assistiva. Tale ampliamento è stato reso possibile sia da interpretazioni estensive, che hanno letto l’espressione “attrezzature tecniche” alla luce del principio di pari opportunità sancito dall’art. 3 della legge 104/1992, sia dall’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), effettuato con il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e rinnovato con il D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Oggi, tra gli ausili forniti dal Servizio Sanitario Nazionale rientrano anche comunicatori vocali, tastiere e mouse speciali, software di riconoscimento vocale, display braille e altri dispositivi tecnologici che consentono di compensare disabilità motorie, sensoriali o comunicative, in coerenza con la finalità dell’art. 34 di garantire autonomia e piena partecipazione alla vita sociale.

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