La presente disposizione si inserisce nel quadro degli interventi volti a garantire alle
persone con disabilità
non solo assistenza sanitaria generica, ma anche strumenti concreti per l’autonomia personale e l’integrazione sociale.
La norma stabilisce che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) deve assicurare la
fornitura gratuita delle attrezzature tecniche necessarie, sia per compensare una menomazione, che per facilitare la vita quotidiana, lo studio, il
lavoro e la partecipazione sociale delle persone con disabilità. Non si tratta solo di dispositivi a
uso strettamente medico, ma anche di strumenti che possano
migliorare la qualità della vita e l’autosufficienza dei destinatari di questa normativa.
Un aspetto importante è che la norma non limita la fornitura al bisogno terapeutico immediato, ma la estende a
qualsiasi ausilio che favorisca l’inclusione, interpretando il concetto di
salute in senso ampio, come
diritto al
pieno sviluppo della persona. Questo approccio trova coerenza nei principi generali della
legge 833/1978 (istituzione del SSN), in cui la tutela sanitaria si lega anche alla prevenzione, alla riabilitazione e all’integrazione sociale.
La
ratio della norma in esame è
garantire inclusività: il
legislatore riconosce che, senza strumenti adeguati, la disabilità rischia di tradursi in esclusione sociale e lavorativa. Nel tempo, infatti, l’ambito applicativo dell’art. 34 si è esteso ben oltre le protesi e gli ausili di tipo tradizionale (arti artificiali, sedie a rotelle, apparecchi acustici), comprendendo anche strumenti di
tecnologia informatica assistiva. Tale ampliamento è stato reso possibile sia da interpretazioni estensive, che hanno letto l’espressione “
attrezzature tecniche” alla luce del principio di pari opportunità sancito dall’art.
3 della legge 104/1992, sia dall’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), effettuato con il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e rinnovato con il D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Oggi, tra gli ausili forniti dal Servizio Sanitario Nazionale rientrano anche comunicatori vocali, tastiere e mouse speciali, software di riconoscimento vocale, display braille e altri dispositivi tecnologici che consentono di
compensare disabilità motorie, sensoriali o comunicative, in coerenza con la finalità dell’art. 34 di garantire autonomia e piena partecipazione alla vita sociale.