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Articolo 29 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Esercizio del diritto di voto

Dispositivo dell'art. 29 Legge 104

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Spiegazione dell'art. 29 Legge 104

L’articolo in discorso tutela in modo specifico il diritto di voto delle persone con disabilità, riconoscendo che l’effettivo esercizio di questo diritto costituzionale richiede, in certi casi, misure concrete di supporto. La norma prevede innanzitutto che siano agevolati l’accesso e la permanenza nelle sedi elettorali, rimuovendo gli ostacoli architettonici che possano impedire o rendere difficoltosa la partecipazione al voto. Questo principio, in linea con quanto sancito dall’articolo 3 della Costituzione, mira a garantire pari opportunità e a prevenire discriminazioni derivanti da barriere fisiche o organizzative.

Un punto centrale della disposizione è poi il riconoscimento del diritto di voto assistito: le persone affette da gravi limitazioni fisiche, visive o di altra natura, che non possono esercitare autonomamente l’atto materiale del voto, possono farsi accompagnare in cabina da un elettore di fiducia.

Tale possibilità è subordinata all’esibizione di un’apposita certificazione medica, rilasciata dall’ASL, che attesti la condizione di impedimento. A tal proposito, al comma 2 viene espressamente previsto che le ASL, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscano la presenza di medici autorizzati per il rilascio dei detti certificati. Il legislatore fa infatti riferimento ai certificati di accompagnamento e all’attestazione medica ex art. 1 della Legge 15 gennaio 1991, n. 15, ove è stabilito che gli elettori non deambulanti possano esercitare il voto in una sezione priva di barriere architettoniche diversa da quella di iscrizione, a condizione che questa appartenga al medesimo collegio elettorale.

Questo richiamo è significativo: integra il contesto normativo con una modalità concreta per garantire il diritto al voto a chi ha difficoltà di spostamento, evitando di rendere vano l’accesso fisico o il diritto stesso.

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