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Articolo 181 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Disposizioni sulla divisione

Dispositivo dell'art. 181 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.

Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza.

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Consulenze legali
relative all'articolo 181 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

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S. P. chiede
venerdģ 25/02/2022 - Veneto
“In una esecuzione immobiliare il G.E. con ordinanza ha disposto "procedersi al giudizio di divisione, con notifica a cura della parte più diligente di un atto di citazione contenente gli elementi di cui all'art. 163 c.p.c. al debitore, ai creditori costituiti nella procedura esecutiva, ...", fissando dinnanzi a sè l'udienza del 19.05.2022 per la comparizione delle parti del procedimento esecutivo, dei creditori iscritti ecc.
L'atto di citazione è stato però notificato al procuratore costituito nella procedura esecutiva immobiliare per il debitore e la comproprietaria il 22.02.2022, quindi non rispettando i 90 gg dell'art. 163 bis c.p.c.
Ho iscritto la causa a ruolo.
Per sicurezza notifica anche l'ordinanza ex art. 181 disp. att. c.p.c.?
All'udienza del 19.05.2022 posso chiedere un termine per rinnovare l'atto di citazione?
O il Giudice può dichiarare l'estinzione del giudizio di divisione?
Grazie”
Consulenza legale i 04/03/2022
Va premesso che il testo attualmente vigente dell’art. 181 disp. att. c.p.c. prevede, al comma 2, che, “se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza”.
La nuova formulazione della norma in commento si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.
L’ordinanza inviata in visione sembra ricalcare il vecchio testo del secondo comma del medesimo articolo, che prevedeva la proposizione della domanda di divisione nelle forme ordinarie, per cui il provvedimento sembrerebbe discostarsi dal dettato del codice (a meno che la procedura esecutiva di cui trattasi sia iniziata in data anteriore all’entrata in vigore della riforma).
Ad ogni modo, in caso di applicabilità del nuovo testo dell’art. 181 disp. att. c.p.c., in tempi recenti la Cassazione (Sez. III Civ., sentenza 20/08/2018, n. 20817) ha chiarito che “il giudizio di divisione endoesecutivo è ritualmente introdotto con la pronuncia (o la notifica) dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone, di modo che non è necessaria la notificazione e iscrizione a ruolo di un distinto atto di citazione; nondimeno, ove il giudice dell'esecuzione oneri le parti di tale incombente, la relativa ordinanza - se non opposta con la dimostrazione di una conseguente lesione del proprio diritto di difesa - non dà luogo a nullità, e ad essa va prestata ottemperanza, sebbene dalla sua inosservanza non possano farsi discendere, per la parte onerata, conseguenze di definizione in rito del processo deteriori rispetto a quelle derivanti dall'inosservanza delle minori forme sufficienti”.
In motivazione, la Cassazione “esclude pure il fondamento di un provvedimento del giudice dell'esecuzione che oneri la parte più diligente della separata notifica ed iscrizione a ruolo di un atto di citazione distinto: adempimento sovrabbondante rispetto alla lettera della legge, se non inutilmente ridondante in un aggravamento secco - ma senza base normativa evidente - della posizione processuale degli effettivi interessati al giudizio divisionale (e cioè, assai verosimilmente, dei creditori o almeno del procedente).
Al tempo stesso, se tale soluzione non è sorretta da valida base legale, ove in concreto adottata e non opposta (ma, in tal caso, pur sempre con la prospettazione di una concreta violazione del diritto di difesa), essa vincola coloro cui è destinata e non può che essere rispettata.
Solo, l'imposizione di una forma maggiore, quale la notifica dell'atto di citazione, rispetto a quella più agile consentita dalla legge vitiatur sed non vitiat, cioè non rende affatto invalida l'instaurazione del giudizio, poiché non se ne possono far discendere decadenze o conseguenze negative peculiari e proprie del sistema prescelto, che non si sarebbero verificate ove la forma adottata fosse stata quella invece ritenuta sufficiente e legittima (della mera notifica, se del caso con integrazione, dell'ordinanza del g.e. che dispone la divisione)”.
Alla luce di quanto sopra, e rispondendo alle domande specificamente poste, potrebbe essere utile, in effetti, la notifica dell’ordinanza del G.E. (peraltro l’art. 181 disp. att. c.p.c. prevede un termine a comparire di sessanta giorni anziché novanta), che contiene già la fissazione della data di udienza.
Comunque, il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 163 bis c.p.c., anche in considerazione della giurisprudenza della Cassazione sopra riportata, non comporta, ad avviso di chi scrive, la paventata conseguenza dell’estinzione del giudizio di divisione, quanto, semmai, la possibile rinnovazione della notifica dell’atto di citazione.