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Articolo 65 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Eredi del contribuente

Dispositivo dell'art. 65 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

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Consulenze legali
relative all'articolo 65 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

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Anonimo chiede
domenica 17/04/2022 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it
Sono a chiedere il seguente parere.

Il postino consegna alla moglie un avviso di accertmaneto dell’agenzia delle entrate intestato al marito deceduto da più di un anno.
La moglie ha messo nel cassetto l’atto giudiziario e si è dimenticata di leggerlo.
Successivamente alla moglie le vien notificato dall’agenzia delle entrate riscossione l’ingiunzione di pagamento intestata alla moglie quale erede, riferito al dimenticato suddetto avviso di accertamento notificato invece a nome del marito.
Cosa deve fare la moglie erede per evitare il pignoramento esattoriale ?
Cordialità
Consulenza legale i 29/04/2022
Ai sensi dell'art. 65 DPR 29 settembre 1973, n. 600 “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.”

SECONDO ORIENTAMENTO ORMAI COSTANTE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'
L’avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, che sia stato notificato nell’ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa notificazione dell’avviso, sono affetti da nullità assoluta e insanabile, poiché, a norma dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell’ultimo domicilio di quest’ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del “de cuius” le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi ritenere che una siffatta irregolarità di notifica, incida sulla struttura del rapporto tributario, che non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti” (Cass. n. 18729/14, 228/14, 26718/13, 28192/13, ord. n. 23416/15, 22476/15). CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza n. 17694 del 17 luglio 2017

Va da sé dunque che il precedente avviso di accertamento ricevuto dalla signora a nome e del marito e non intestato agli eredi collettivamente ed impersonalmente deve considerarsi totalmente inesistente. Conseguentemente anche l’atto successivo inviato alla signora è nullo e può essere impugnato per inesistenza e difetto di notifica dell’atto prodromico.

Nel merito della pretesa impositiva, occorre segnalare che eventualmente dagli eredi non possono comunque essere pretese le sanzioni, ma solo le imposte.
Il termine per l’impugnazione è di 60 giorni dalla ricevuta notifica.

Il ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione, per cui, occorrerà valutare poi eventualmente nel merito, anche in considerazione dell’importo e delle possibili azioni esecutive che l’Agenzia potrebbe esperire, eventuali istanze di sospensione o altre strategie difensive.