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Articolo 59 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione

Dispositivo dell'art. 59 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.

Quando concorrono particolari circostanze, l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.

Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che, il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione(1).

Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

Quando il domicilio fiscale è stato modificato ai sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della sola revoca è l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione(2).

Note

(1) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a) del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.
(2) Il comma 5 è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

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L.P. chiede
lunedģ 22/11/2021 - Emilia-Romagna
“ANTEFATTI:
1- Luciano e Caterina hanno contratto matrimonio concordatario il 03.10.1970;
2- hanno optato per il regime della separazione patrimoniale nel 1985;
3- da sposati risiedevano a Rimini;
4- il 29.03.2007 decreto tribunale di Rimini di separazione consensuale; a quella data Luciano risulta residente in Rimini e Caterina in immobile di sua proprietà acquistato successivamente alla data della separazione, in Via ......
5- Successivamente Luciano trasferisce la residenza a ....... (RA);
6- nel gennaio 2019, causa necessità di assistenza sanitaria di Caterina, Luciano trasferisce la residenza allo stesso indirizzo di Caterina , con contratto di comodato di una camera con servizi igienici,con elenco dettagliato dei mobili ed oggetti inclusi e con ingresso indipendente (questo però senza numero civico indipendente e diverso da quello principale 27);nessun bene di proprietà di Luciano è presente nell'intero appartamento;
7- Luciano ha ricevuto delle cartelle di pagamento imposte, che non pagherà;

QUESITO
Caterina vuole evitare che AE-RISCOSSIONE possa confondere i beni presenti (di sua proprietà) come comunitari e quindi rivalersi sugli stessi con il pignoramento.
Quale procedura e/o atti predisporre per evitare questo? prima e/o contestualmente alla richiesta di accesso?”
Consulenza legale i 29/11/2021
La Sig.ra Caterina riceve dal nostro ordinamento tutela differenziata a seconda che si parli dei suoi beni immobili o dei suoi beni mobili.

Difatti la stessa, essendone separata legalmente, è soggetto estraneo al debitore esattoriale (Sig. Luciano).

L’immobile in cui essa e l’ex marito vivono attualmente è stato acquistato dalla sig.ra Caterina dopo la separazione, conseguentemente lo stesso, non ricadendo in regime di comunione legale dei beni, non potrà essere assoggettato né a misure cautelari né esattoriali che riguardino soggetti estranei al legittimo proprietario.
Nell’eseguire le verifiche antecedenti ad un’eventuale espropriazione immobiliare l’Agenzia Entrate Riscossone si accorgerebbe che l’immobile presso cui vive lo stesso appartiene a soggetto terzo.

Diversa invece potrebbe essere la sorte dei beni mobili contenuti nell’alloggio in cui vive attualmente il Sig. Luciano (debitore esattoriale).

Sul punto va preliminarmente osservato che un eventuale pignoramento mobiliare potrebbe essere eseguito nei confronti del Sig. Luciano solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella.
Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 50 DPR 602/73 inoltre “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.”

Svolta la procedura preliminare, ADER, perdurando l’inadempimento del debitore sarebbe legittimata ad eseguire un pignoramento mobiliare.

In tal caso l’ufficiale della riscossione, giunto presso l’abitazione del debitore, potrebbe sottoporre ad esecuzione quanto rinvenuto nei locali adibiti ad abitazione del Sig. Luciano, salvo i beni assolutamente impignorabili.
In effetti, ai sensi dell’art. 513 c.p.c. “L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, (nel nostro caso cartella di pagamento ed eventualmente intimazione di pagamento) può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro”.

Vige nel nostro ordinamento il principio della presunzione di proprietà dei beni rinvenuti nell’abitazione del debitore.

Il debitore, conseguentemente, verrebbe espropriato di tutti i beni rinvenuti nell’immobile presso cui dimora salvo che dimostri che i beni oggetto del pignoramento appartengano a terzi.

In tal caso l’ufficiale della riscossione dovrebbe desistere dal pignoramento, atteso che ai sensi dell’art. 63 DPR 602/73 “L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.

Nel caso che ci occupa, dal quesito non è dato evincersi la data di iscrizione a ruolo del debito del Sig. Luciano e non è possibile dunque comprendere se il contratto di comodato sia stato redatto e sottoscritto in data antecedente all’anno cui si riferisce il ruolo per cui ADER potrebbe procedere ad esecuzione forzata.
Va inoltre evidenziato che il contratto di comodato potrebbe non essere considerato titolo idoneo a dimostrare l’appartenenza a terzi dei beni rinvenibili nell’abitazione del Sig. Luciano, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata, seppure avente data certa in virtù della registrazione eseguita.

Nel caso in cui, nonostante l’esibizione all’agente della riscossione del contratto di comodato, questi dovesse comunque provvedere all’espropriazione dei beni (perché, per esempio, il contratto non reca data antecedente all’anno cui si riferisce l’entrata per cui si procede o perché la scrittura privata non è stata autenticata), il proprietario (nello specifico la Sig.ra Caterina) sarebbe legittimato ai sensi dell’art. 58 DPR 602/73 a proporre opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) davanti al Giudice dell’esecuzione, prima della data fissata per il primo incanto, dimostrando la proprietà dei beni di cui si discute.

Non solo, ai sensi del successivo art. 59 DPR 602/73 la Sig.ra Caterina sarebbe legittimata altresì a proporre azione di risarcimento del danno eventualmente subito a causa dell’illegittima espropriazione dei beni di sua proprietà.

Conclusivamente, considerata la dubbia opponibilità del contratto di comodato stipulato tra le parti ad un eventuale ufficiale della riscossione, in virtù delle disposizioni normative sopra citate e della probabile difformità del contratto dalle caratteristiche previste per legge, l’unica soluzione che con assoluta certezza garantirebbe la Sig.ra Caterina da un’eventuale espropriazione dei suoi beni mobili contenuti nell’alloggio concesso in comodato al Sig. Luciano, è l’allontanamento dello stesso dal suo immobile, quanto meno da un punto di vista formale.