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Articolo 230 bis Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici

Dispositivo dell'art. 230 bis Decreto "Rilancio"

1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265(1).

2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2024. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019(2).

3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale "Istruzione e ricerca". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Note

(1) La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 966) che "Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021".
(2) Comma modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

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