1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:
- a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
- d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;
- e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
- f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.
3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al responsabile unico del procedimento e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 5.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate , in favore delle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e che comunicano al Ministero dell'istruzione, con le modalità dallo stesso stabilite, la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste al comma 2. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.
6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.
7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni per l'anno 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.
8. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.
9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.
10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.
11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
[[Relazione illustrativa. La disposizione è diretta a sostenere e contribuire alla ripresa dell’attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza. Dopo il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, sarà necessario adeguare l’avvio dell’anno scolastico a necessarie esigenze di distanziamento tra gli studenti, alla dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, all’adeguamento degli spazi fisici ed al sostenimento di modalità didattiche innovative. Sono inclusi lavori e forniture per l’adeguamento e la riorganizzazione degli spazi degli edifici scolastici anche in funzione delle indicazioni sanitarie per il contenimento del contagio da COVID-19. In particolare, le risorse possono essere destinate alla realizzazione di pareti mobili, a piccoli interventi edilizi di adattamento delle strutture e all’acquisto di infrastruttura impiantistica e tecnologica per consentire anche soluzioni di didattica a distanza. Solo attraverso l’insieme coordinato di tali interventi sarà possibile garantire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021. Ogni iniziativa, inoltre, dovrà essere ancora più rafforzata nei confronti delle situazioni di svantaggio per supportare il processo di inclusione ed evitare l’aggravarsi di fenomeni di dispersione scolastica. Per concorrere a tale obiettivo, attraverso il comma 1, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all’art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 viene incrementato, per l’anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro. Il comma 2 specifica per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono disporre dell’incremento del fondo per il funzionamento. In dettaglio: a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti; b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19; c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali; d) acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione; e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica. Il comma 3, considerando che gli interventi, con particolare riferimento a quelli di cui alla citata lettera f), possono avere ad oggetto anche la realizzazione di lavori, per quanto di limitato impatto, supporta le scuole nel procedimento degli affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, prevedendo che possano utilizzare parte delle risorse assegnate sul fondo per il funzionamento, purché vengano rispettate le tempistiche stabilite dal comma 5 che prevedono la realizzazione, comunque, entro il 31 dicembre 2020. L’assegnazione delle risorse, ai sensi del comma 4, a tutte le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle presenti nella regione Sicilia, avviene entro dieci giorni dall’entrata in vigore della disposizione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento. Ai sensi del decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015, pertanto, il riparto avviene considerando la tipologia dell’istituzione scolastica, la consistenza numerica degli alunni ed il numero degli alunni diversamente abili, il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e il numero delle classi terminali. L’assegnazione delle risorse avviene per esigenze di carattere immediato delle istituzioni scolastiche che pertanto, pur potendo articolare la spesa in relazione alle specifiche esigenze, in ragione dell’avvio dell’anno scolastico, avranno tempi di realizzazione molto ristretti. Il comma 5 prevede che entro il 30 settembre 2020 gli interventi debbano essere realizzati o, comunque, devono essere completate le procedure di affidamento. Per riassegnare le risorse non impegnate il Ministero, sulla base di apposito monitoraggio, dispone un piano di redistribuzione delle risorse e la riassegnazione in base alle residue esigenze. Tali risorse dovranno, comunque, essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020. I commi 6 e 7 prevedono, inoltre, lo stanziamento di 39,2 milioni di euro per assicurare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, nell’ambito delle attività in presenza connesse all’espletamento dell’esame di stato per l’anno scolastico 2019/2020, di effettuare interventi di pulizia secondo le prescrizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute n. 5543 del 22/02/2020 nonché di poter acquistare dispositivi di protezione individuali da mettere a disposizione degli studenti e del personale scolastico coinvolto. A tal fine il Ministero provvede ad assegnare alle istituzioni scolastiche una risorsa finanziaria appositamente stanziata sulla base del numero di studenti, del numero di unità di personale scolastico mediamente coinvolti, ivi inclusi i componenti delle commissioni, nonché il numero di plessi in ciascuna delle istituzioni scolastiche interessate dallo svolgimento degli esami di Stato. Come già previsto per altre misure di carattere emergenziale in favore del sistema scolastico e, in particolare, per le piattaforme per la didattica a distanza di cui all’articolo 120 del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 8 prevede che le scuole svolgono le procedure di affidamento di cui al presente articolo mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, dato il limitato impatto degli interventi di gran lunga inferiore alla soglia comunitaria, qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono alla realizzazione degli interventi, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La presenza di circa 8.300 scuole comporta che, mediamente, ad ognuna di esse sarà assegnata la somma di 40.000 euro per realizzare tutti i diversi interventi di cui al comma 2. I commi 9 e 10 contengono delle previsioni che consentono di garantire che le somme relative agli esami di stato vengano immediatamente assegnate da parte del ministero nei limiti delle risorse iscritte in bilancio e che le altre somme di cui al comma 1 possano essere immediatamente assegnate per consentire, nelle more del perfezionamento delle variazioni di bilancio, di programmare la spesa e avviare le procedure amministrativo contabili. Ai sensi del comma 11, l’utilizzo congruo delle risorse ed il rispetto dei termini descritti, sarà verificato dai revisori dei conti delle singole istituzioni scolastiche anche sulla base di specifiche indicazioni ed indirizzi ministeriali. Lo stesso Ministero supporterà le scuole tramite il servizio, già funzionante di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse, come previsto al comma 12.]]