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Articolo 230 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti

Dispositivo dell'art. 230 Decreto "Rilancio"

1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.

2. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, del Ministero dell'istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori. [All'onere di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.](1)

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità.

2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

[[Relazione illustrativa e tecnica. L’intervento normativo è volto ad incrementare nella misura di 8.000 posti i concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all’articolo 400 del Testo unico scuola e all'art. 17, comma 2, lettera d), D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e di 8.000 posti la procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 1 del DL 29 ottobre 2019, n. 126. Comma 1, concorso straordinario - L’incremento di 8.000 posti non produce oneri aggiuntivi quanto ai costi di assunzione atteso che le immissioni in ruolo dei vincitori (24.000+8.000=32.000), nei limiti dei posti vacanti e disponibili, saranno effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4 DL n. 126/2019, in tanti anni (n. 4) quanti ne occorreranno al fine di assicurare il rispetto della quota delle facoltà assunzionali già destinata al concorso. Quota che costituisce una parte di quelle complessive autorizzate dalla legislazione vigente. L’incremento di posti invece determina maggiori oneri per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 13, lettera a) laddove si prevede che lo Stato si faccia carico di coprire le spese occorrenti per assicurare che tutti i neo-immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2017. Ai sensi del DM 616/2017, ciò comporta una spesa di 500 euro per discente. Si può stimare che, in aggiunta alla spesa massima possibile, già stimata in RT nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si debba prevedere una spesa aggiuntiva pari a 4 milioni di euro nell’anno 2023 necessari per coprire gli oneri di ulteriori 8.000 vincitori. L’intervento normativo ipotizzato genera dunque una maggiore spesa pari a 4 milioni di euro nell’anno 2023. Comma 2, concorso ordinario - L’incremento di 8.000 posti non produce maggiori oneri per le finanze pubbliche.]]

Note

(1) Periodo soppresso dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

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