1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 170, verificata la conformità a quanto previsto dal presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista all'articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di più offerte quella che, tenuto conto dell'obiettivo di cui all'articolo 169, comma 1, comporta il minimo sostegno pubblico, può disporre le misure di sostegno.
2. Il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti. L'Acquirente può avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto previsto dal comma 1, solo successivamente alla cessione del compendio.
3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma 1, attribuiscono un credito a favore del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; il credito è pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111 bis della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Con riferimento alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere a) e b), il credito del Ministero dell'economia e delle finanze è commisurato al valore attuale netto attribuito all'Acquirente per effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate.
4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del Compendio Ceduto all'Acquirente non è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.