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Articolo 104 Decreto "Cura Italia"

(L. 24 aprile 2020, n. 27)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Proroga della validitą dei documenti di riconoscimento

Dispositivo dell'art. 104 Decreto "Cura Italia"

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 30 settembre 2021. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento(1)(2).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 4-quater, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 11-ter, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 52.

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