La
suddivisione di competenze tra CSM e
Ministro della giustizia è la seguente: al primo spetta di adottare tutte le misure volte a garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'ordine mentre il secondo si occupa delle misure che, concretamente, attengono al suo operato. Ciò consente di salvaguardare la
magistratura (in special modo l'esercizio dell'
azione penale) da ogni influenza del
Governo, ciò che, invece, non era possibile in passato in assenza di ripartizione di competenze.
Oltre alle competenze in tema di funzionamento degli uffici giudiziari
il Guardasigilli può promuovere l'azione disciplinare verso i magistrati (art.
107 Cost.). Inoltre si deve considerare che il Ministero della giustizia rimane deputato ad occuparsi delle scelte dell'esecutivo in materia giudiziaria ed è innegabile che ciò influisca sulla magistratura. Il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 individua le aree in cui si distingue l'attività del Ministero stesso. Sul piano strutturale esso consta sia di uffici per un coordinamento delle attività che di dipartimenti (v. D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315).
La disposizione non è chiara nel definire le competenze del Guardasigilli sulle quali ha fatto chiarezza la Consulta. In particolare ha stabilito che i "
servizi relativi alla giustizia" comprendono l'operato degli uffici e dei magistrati che vi fanno parte ed anche la loro stessa assegnazione in base alle unità di volta in volta necessarie. E' stata così respinta la tesi che limitava la sua area di attività ad adempimenti più spiccatamente materiali quali l'organizzazione dei dipendenti amministrativi o dei locali o l'arredamento.