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Articolo 22 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 22 Costituzione

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Ratio Legis

Il legislatore vuole porre una forte garanzia al fine di evitare che si ripeta quanto accaduto nella vigenza del regime fascista, il quale aveva leso i diritti di cittadinanza, nome e capacità giuridica dei soggetti che considerava i propri nemici.

Spiegazione dell'art. 22 Costituzione

L'articolo in esame impedisce che chiunque possa essere privato per motivi politici del nome, della capacità giuridica e della cittadinanza.

Tale norma si riferisce alle qualità che delineano la personalità giuridica del cittadino, consentendo a quest'ultimo di essere identificato, di poter compiere atti negozi giuridici e di esercitare i diritti ed i doveri che sorgono dall'appartenenza alla Repubblica.

Tali diritti costituiscono articolazioni di principi fondamentali sanciti nella prima parte della Costituzione quale quello di eguaglianza (art. 3 Cost) e di salvaguardia dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.).

Essa si pone come baluardo nei confronti di quelle dittature che tentarono di calpestare i più elementari diritti umani, al fine di imporre il proprio dominio politico.

Oltre alla cittadinanza italiana l'appartenenza all'ordinamento comunitario attribuisce anche la cittadinanza europea che ha trovato la propria genesi nel trattato di Maastricht del 1992 ed è oggi disciplinata dall'art. 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dal capo V della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (artt. 39 ss.). Essa conferisce vari diritti tra i quali, ad esempio, quello di voto alle lezioni del Parlamento Europeo (art. 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

22 Né, dopo aver assistito agli arbitrî che, per ragioni politiche o razziste, spogliavano intere schiere di cittadini del geloso patrimonio della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome, era possibile tralasciare un esplicito divieto.

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