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Articolo 3 Codice del terzo settore

(D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Norme applicabili

Dispositivo dell'art. 3 Codice del terzo settore

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.

2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

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Consulenze legali
relative all'articolo 3 Codice del terzo settore

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

ANTONIO A. chiede
giovedģ 05/03/2020 - Sardegna
“QUESITO CIRCA IL RECESSO DA SOCIO DI UNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)
La nostra Associazione è una ODV appartenente al Terzo Settore (ONLUS), che opera nel Servizio Sanitario, settore Emergenza e quindi convenzionata con il 118.
L'anno scorso abbiamo stipulato con i sindacati nazionali un accordo di 2° livello che ci consente di assumere fino a 6/7 dipendenti a tempo determinato quando viene a mancare il numero di Volontari necessario per coprire i turni del servizio convenzionato h24 dell'emergenza, servizio riconosciuto dai sindacati come essenziale e indispensabile per i cittadini.
I Volontari, che sono poi i Soci Operativi dell'Associazione si assentano normalmente quando nella stagione estiva trovano un qualche lavoro temporaneo (anche se mal retribuito) perchè ovviamente l'attività di Volontario non gli reca alcun guadagno.
Per poter quindi tenere in piedi il Servizio, non potendo reperire altri operatori con le caratteristiche dei Volontari che si allontanano, l'Associazione vorrebbe accettare la domanda di recesso da Socio, con decorrenza immediata e assumere come dipendente l'ex Volontario per il periodo necessario a ricoprire i turni mancanti. Ovviamente non essendo più Socio dell'Associazione, verrebbe trattato come un esterno, non sarebbe più assicurato come Volontario e soprattutto non potrebbe svolgere alcuna attività da Volontario e quindi neanche turni (ciò ovviamente è espressamente chiesto e verificato dai sindacati).

Tutto ciò premesso il quesito che poniamo è il seguente:
Può lo Statuto prevedere il recesso immediato se richiesto espressamente dal Socio?
Può inoltre lo Statuto prevedere il reintegro immediato nel momento in cui chi ha chiesto il recesso decide di riprendere l'attività come Socio Operativo? Si precisa che il Socio Operativo come tale è tenuto a ricoprire un certo numero di turni altrimenti se ciò non avviene passa nella categoria dei Soci Ordinari, ecco il motivo per cui I volontari che in certi periodi si allontanano per fare lavori stagionali chiedono di essere assunti loro e non altri al loro posto preferendo fare l'attività che fanno da Volontari piuttosto che altri lavoretti e non vogliono essere penalizzati dal fatto di essere Soci.
Se possibile, con quali termini potrà tutto ciò essere espresso nello Statuto?”
Consulenza legale i 11/03/2020
Il D. Lgs. 117/2017, il c.d. Codice del Terzo Settore (CTS), nulla dispone in tema di recesso ed esclusione del socio. Il comma 2 dell’art. 3 del CTS precisa: “Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo Settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione”.
Deve quindi ritenersi si applichino a riguardo le disposizioni dell’art. 24 del codice civile. In particolare, il comma 2 dell’art. 24 c.c. prevede che “L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato [...]”.

Lo Statuto dell’associazione potrebbe anche prevedere il recesso immediato del socio, una volta comunicata la decisione agli amministratori.
In particolare, lo Statuto potrebbe prevedere che “La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa in corso, in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione”.

Tuttavia, è da tenere in considerazione che uno dei requisiti richiesti allo statuto delle organizzazioni di volontariato è la presenza del principio di non temporaneità del vincolo associativo.
Significa che quando qualcuno chiede di diventare socio - e la domanda è stata accettata - diventa socio a vita, salvo l’esercizio del diritto di recesso o l’espulsione deliberata dall’assemblea per i motivi previsti dallo statuto. Significa anche che non è possibile essere socio per un giorno, una settimana o qualche mese. I soci dell’anno in corso quindi, restano tali fino alla data prevista per il pagamento della quota associativa successiva. Anche in caso di previsione del recesso immediato, il socio non potrebbe richiedere il rimborso di una parte della quota associativa, per poi versare una quota ridotta nel caso in cui chieda nuovamente, dopo qualche mese, di diventare socio.

Al riguardo rileva anche la definizione di volontario, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del CTS “Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Il comma 3 della medesima norma prosegue affermando che “L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.”
Difficilmente si potrebbe sostenere che un volontario sia animato da spirito di solidarietà per alcuni mesi dell’anno, mentre per altri svolga la stessa attività dietro retribuzione.

In generale, tutta l’operazione che si ipotizza - ovvero recesso del volontario per consentirgli di essere assunto come lavoratore subordinato per un determinato periodo dalla medesima associazione di volontariato di cui era socio, per poi richiedere il reintegro nella qualità di volontario una volta esaurito il periodo da dipendente pagato; il tutto nel giro di pochi mese - è effettivamente posta in essere per aggirare il divieto di attività retribuita svolta dal volontario.
In definitiva, anche se astrattamente possibile, l’operazione potrebbe essere considerata in frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c.