Articolo abrogato dall'art. 136, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
[Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.]