Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose(1) o stupefacenti(2), anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a euro 516.
Soggiace all'ammenda fino a euro 103 chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici(3).
Note
(1)
Si considerano velenose le sostanze indicate all'art. 36, r.d. 30 settembre 1938, n. 1706, cui si aggiungono le sostanze venefiche inventate successivamente a tale data.
(2)
Per quanto concerne le sostanze stupefacenti, stante la previsione specifica contenuta nell'art. 44 della l. 22 dicembre 1975, n. 685, tale norma non si ritiene più applicabile.
(3)
Entrambe le condotte perseguite si considerano perseguibili indipendentemente dal fatto che la cessione si avvenuta a titolo gratuito o oneroso.