Chiunque pone taluno, col suo consenso(1), in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona(2), con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da trenta euro a cinquecentosedici euro.
Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria(3).
Note
(1)
Il consenso, valido e informato, non quindi viziato da errore, violenza o dolo, permette di distinguere la contravvenzione in esame del reato di cui all'articolo 613.
(3)
Si ritiene limitato l'ambito di tale causa di non punibilità ai casi di trattamento medico-chirurgico.