Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo [422-436], ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo(1), di prestare il proprio aiuto, o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio(2), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000(3).
Note
(1)
La sussistenza di un giusto motivo si fonda non solo su una norma giuridica, ma anche in motivazioni personali, valutabili dal giudice come sufficienti a giustificare l'inottemperanza ai doveri indicati dalla norma.
(2)
Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inerzia e diniego nei riguardi della richiesta di intervento.
(3)
Il comma secondo invece contempla un'ipotesi commissiva che viene a realizzarsi in presenza delle stesse condizioni di cui al comma primo.
Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato in commento.
Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato in commento.