(massima n. 1)
È infondata, in relazione all'art. 13 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 652, parte prima, in quanto tale norma sancisce l'infrazione di un obbligo di solidarietà sociale e precisamente dell'obbligo di prestazione consistente nel collaborare, in determinate situazioni di pericolo, all'opera di difesa, aiuto e soccorso; mentre l'art. 13 Cost. ha ben diverso oggetto, la tutela cioè della libertà personale contro ogni forma di costrizione o di limitazione fisica compiuta senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.