La norma in oggetto tutela l'integrità del patrimonio, dato che non è richiesto lo scopo di far emigrare effettivamente il soggetto passivo.
Trattasi di un'ipotesi di reato contraddistinto da una particolare modalità fraudolente, consistente nell'eccitare taluno ad emigrare mediante asserzioni o
notizie false di qualunque tipo.
Il reato si consuma nel momento del conseguimento del denaro o di altra utilità, come compenso per farlo emigrare. Come detto, non è richiesta l'effettiva
emigrazione.
Similmente ad altre ipotesi di reato, l'usura configura un
reato a consumazione prolungata per cui il reato è effettivamente perfetto e consumato già al momento della promessa, ma le successive dazioni di denaro, non costituendo post-fatti penalmente irrilevanti, spostano in avanti la consumazione del reato, con vari effetti, quali il decorso posticipato del
termine di prescrizione del reato o il possibile sub-ingresso di concorrenti nel reato ex art.
110.
La pena è aumentata qualora il fatto sia commesso in danno di due o più persone.
///SPIEGAZIONE ESTESA
Il
delitto di frode in
emigrazione punisce chi, per mezzo di
asserzioni mendaci o di
false notizie,
eccita un altro soggetto ad
espatriare, oppure lo
avvia verso un
Paese diverso da quello in cui
voleva recarsi, facendosi
consegnare o
promettere del
denaro o un’altra
utilità come
compenso, per sé o per altri, per farlo emigrare.
Tale fattispecie criminosa si caratterizza per la compresenza di un soggetto istigato e di un istigatore, ma soltanto quest’ultimo risulta punibile.
La
condotta tipica consiste, in primo luogo, negli
atti mendaci con cui l’agente
istiga un altro soggetto ad
emigrare, anche solo rafforzandone il proposito già esistente, oppure lo
avvia verso un
Paese diverso da quello in cui egli voleva recarsi. L’agente deve, però, anche
persuadere il soggetto passivo a
consegnare o a
promettere del
denaro o un’altra
utilità, per sé o per altri, quale
compenso per farlo emigrare.
Gli
atti mendaci possono consistere, alternativamente, in
false affermazioni o in
false notizie dirette al soggetto che si vuole ingannare, purché siano idonee ad illuderlo. Ciò significa che le stesse non possono essere costituite dal semplice silenzio.
È indifferente di quale specie siano dette affermazioni o
notizie false, purché siano
idonee ad
ingannare, ottenendo la consegna o la promessa, per sé o per altri, di una somma di denaro o di un’altra utilità, come compenso per l’emigrazione.
L’
oggetto materiale del reato è costituito dalla stessa
persona del
soggetto istigato, considerata sia nel suo aspetto psichico, sia nella sua sfera conoscitiva, in quanto l’agente vi provoca una falsa rappresentazione della realtà, inducendola in errore, sia, ancora, nella sua sfera sentimentale e volitiva, posto che il soggetto attivo eccita l’impulso della vittima ad emigrare o ad avviarsi verso un Paese diverso da quello desiderato in precedenza.
L’
evento tipico è rappresentato, in via
immediata, dalla
modificazione psichica a causa della quale la persona che subisce l’
istigazione è mossa ad emigrare o a recarsi in un Paese estero diverso da quello in cui si sarebbe voluta recare. In via
mediata, esso è, altresì, rappresentato dalla condotta del soggetto passivo, consistente nella
consegna o, in alternativa, nella
promessa di consegnare all’istigatore una somma di
denaro o un’altra
utilità, quale
compenso per l’
emigrazione.
Coincide, peraltro, con tale ultima circostanza, il
momento consumativo del reato di frode in emigrazione.
Si tratta di un reato a
dolo generico, essendo sufficiente che, in capo all’agente, sussista la coscienza e la volontà di eccitare un altro soggetto ad emigrare o di avviarlo verso un paese diverso da quello da lui, in precedenza, desiderato, per mezzo di asserzioni mendaci o di false notizie, nonché di farsi consegnare o promettere del denaro o un’altra utilità come compenso.
Ai sensi del secondo comma, il delitto di frode in emigrazione risulta
aggravato qualora il fatto sia commesso a danno di
due o
più persone.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA