(massima n. 1)
L'art. 645 codice penale, riferendosi genericamente alle mendaci asserzioni ed alle false notizie, che costituiscono i mezzi di esecuzione del reato, non opera alcuna distinzione fra quelle concernenti fatti o circostanze relative alla possibilitā di emigrare e quelle concernenti fatti o circostanze relativi alle condizioni che si troveranno emigrando. L'ipotesi di cui all'art. 3 R.D. 24 luglio 1930, n. 1278, č applicabile solo nel caso che il soggetto attivo abbia agito senza porre in essere alcun artificio o raggiro; se questi ricorrono sussiste invece la fattispecie criminosa di cui all'art. 645 codice penale, che contempla una forma di truffa qualificata dallo speciale mezzo fraudolento impiegato