(massima n. 1)
Ad integrare l'elemento soggettivo del delitto previsto dall'art. 636 c.p. (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) č sufficiente il dolo generico nell'ipotesi prevista dal primo comma, č necessario quello specifico nell'ipotesi di pascolo abusivo, prevista dal secondo comma, non potendosi prescindere dalla consapevolezza dell'illegittimitā della condotta che č esclusa quando il pascolo avviene con la coscienza, in capo all'agente, di esercitare un diritto.