(massima n. 1)
L'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.) č un reato di pericolo concreto, per la cui configurazione č necessario accertare la idoneitā dell'apparecchiatura installata a consentire la raccolta o memorizzazione dei dati e non che tali operazioni siano state effettivamente eseguite.