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Articolo 590 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche

Dispositivo dell'art. 590 ter Codice Penale

(0)(1)Nel caso di cui all'articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Note

(0) La rubrica del presente articolo è stata modificata dall'art. 1, comma 4 della L. 26 settembre 2023, n. 138.
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

Spiegazione dell'art. 590 ter Codice Penale

La norma in esame è stata introdotta per ovviare a due importanti considerazioni.

Innanzitutto, la giurisprudenza aveva oramai negato che la condotta di chi guidi in stato di ebbrezza potesse essere sussunta in una ipotesi di fatto volontario nella forma del dolo eventuale. Infatti, aderendo alle recenti teorie volitive, si era negato che l'agente potesse rispondere a titolo di dolo, dato che, pur essendo la sua condotta altamente spregiudicata, non poteva certo dirsi che egli avesse in qualche modo accettato l'evento lesivo. Tutt'al più, in tali casi, poteva dirsi configurabile l'accettazione del rischio dell'evento, in seguito alla mera previsione di esso, ipotesi pacificamente rientrante nel concetto di colpa aggravata dalla previsione dell'evento (art. 61, n. 3).

La seconda considerazione risulta dal fatto che, creando una norma ad hoc, il legislatore ha voluto sottrarre la precedente disposizione normativa in merito (ovvero la previsione delle lesioni colpose stradali come mera aggravante delle lesioni colpose ex art. 590) al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69.

La norma in esame, a compendio di quanto detto, è stata introdotta per punire più gravemente la condotta di, in seguito ai fatti che hanno dato luogo al delitto di cui all'articolo precedente (art. 590 bis) fugga, omettendo di prestare soccorso e tentando di procurarsi l'impunità.

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