(1)La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583 bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri(2).
Note
(1)
Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 6, comma 1, della l. 9 gennaio 2006, n. 7.
(2)
Si tratta di una pena interdittiva di carattere speciale, in quanto è prevista una durata maggiore di quella che si sarebbe avuto applicando i principi comuni in materia di interdizione (v. artt. 30 e 37).