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Articolo 518 undecies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Dispositivo dell'art. 518 undecies Codice Penale

(1)Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Ratio Legis

La L. n. 22 del 2022 ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. La ratio di tale intervento si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale.

Spiegazione dell'art. 518 undecies Codice Penale

La norma in commento punisce l’uscita e l’esportazione illecite di beni culturali.

Il reato si caratterizza per essere plurioffensivo in quanto il bene giuridico protetto è duplice: il c.d. patrimonio culturale (tutelato dall’art. 9 Cost.) e il patrimonio economico del proprietario, soggetto pubblico o privato, del bene.

La disposizione in esame riprende le ipotesi delittuose prima contemplate dall’abrogato art. 174 del codice beni cult. e paesag.. Proprio per tale motivo è possibile estendere ad essa le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione alla predetta norma, adattandole alle specifiche caratteristiche analizzate.

In particolare, l’art. 518-undecies c.p. prevede varie fattispecie incriminatrici.

Ai sensi del comma 1 della nuova norma, riprendendo quanto stabilito dal comma 1 dell’abrogato art. 174 del Codice dei beni culturali, è punito il trasferimento all’estero senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione di beni culturali (per la cui nozione si rimanda all’art. 2 del codice beni cult. e paesag.), cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da “chiunque”.

Nella fattispecie è presente una clausola di illiceità speciale, secondo cui l'esportazione deve avvenire senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.
Rispetto all’attestato di libera circolazione e alla licenza di esportazione, bisogna fare una precisazione. Per un verso, occorre richiamare l’art. 65 del codice beni cult. e paesag.. Tale norma fa la seguente distinzione: beni per cui l’esportazione è vietata in modo assoluto; beni per cui l’esportazione è soggetta ad autorizzazione; beni liberamente esportabili. Per altro verso, la licenza di esportazione riguarda i trasferimenti di beni al di fuori dell’Unione Europea, come disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2019/880 del 17 aprile 2019.

Quanto all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico: ossia, la rappresentazione degli elementi del fatto tipico e la consapevolezza di trasportare all'estero beni culturali senza il conseguimento dell'attestato di libera circolazione o della licenza di esportazione.

Inoltre, il comma 2 dell’art. 518-undecies c.p. introduce due ulteriori fattispecie di reato.

Innanzitutto, sulla falsariga del comma 2 dell’art. 174 del Codice dei beni culturali, è punito chi omette di far rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, i medesimi beni indicati al comma 1, per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanea.

In secondo luogo, rispetto alla previgente formulazione dell’art. 174, viene sanzionato anche chi rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all’uscita dal territorio nazionale.
Questa nuova fattispecie di reato sostituisce la falsità ideologica di cui al comma 1 dell’art. 483 del c.p. resa ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione ai casi in cui, per esportare un bene, venga presentata una dichiarazione preventiva di esportazione (comma 4-bis dell’art. 65 del codice beni cult. e paesag.) che ne attesti falsamente la libera circolazione.

Entrambe le fattispecie appena viste sono reati comuni poiché realizzabili da “chiunque”.

Rispetto a queste ultime ipotesi di reato, l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: cioè, la rappresentazione degli elementi del fatto tipico e la consapevolezza di non aver fatto rientrare nel territorio nazionale, entro la scadenza del termine, i beni culturali per cui l'uscita o l'esportazione temporanee siano state autorizzate.

Massime relative all'art. 518 undecies Codice Penale

Cass. pen. n. 36265/2023

In tema di esportazione illecita di beni di interesse culturale, sussiste continuitą normativa tra l'abrogato delitto di cui all'art. 174 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e quello attualmente previsto dall'art. 518-undecies cod. pen., introdotto dalla legge 9 marzo 2022, n. 22, che punisce chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, indipendentemente dal fatto che i predetti beni siano stati oggetto di una formale dichiarazione di interesse culturale.

Cass. pen. n. 25343/2023

In tema di esportazione di beni di interesse culturale, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 4 agosto 2017, n. 124, integra il reato di cui all'art. 174 d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 (attualmente previsto dall'art. 518-undecies c.p.) il trasferimento all'estero di un'opera artistica di autore non vivente, eseguita da oltre settanta anni, di valore inferiore a euro 13.500, a condizione che il bene sia dichiarato di "eccezionale rilevanza" dalla competente amministrazione preposta alla gestione del vincolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di restituzione di un crocifisso ligneo del diciassettesimo secolo sul rilievo che fosse necessario accertare, ai fini dell'astratta configurabilitą del reato, la "eccezionale rilevanza" dell'interesse culturale del bene).

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